Statuto approvato in data 3 marzo 2023

Art. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

È costituito un sodalizio con finalità culturali denominato Associazione Storica del Caiatino – APS.

Esso si richiama ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, alla Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea e a quanto previsto dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Per “Caiatino” si intende il territorio che si identifica con quello che fino al 1986 fu della Diocesi di Caiazzo.

L’Associazione adotta come emblema l’effigie della dea Minerva così come raffigurata sulle antiche monete di Caiatia.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione Storica del Caiatino – APS ha sede in Caiazzo, p.zza Santo Stefano Menecillo snc; tuttavia, nell’ambito del comune di Caiazzo, o dei comuni del territorio dell’ex Diocesi di Caiazzo, può variare l’indirizzo della sede, senza alcuna necessità di aggiornamento del presente statuto ma con l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

SCOPI E ATTIVITÀ

L’Associazione Storica del Caiatino - APS è apartitica. Il pluralismo delle idee ne è la base identitaria. Non persegue fini di lucro e si prefigge di diffondere la cultura in tutti i suoi aspetti mediante lo svolgimento di iniziative di generale interesse ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

A2.1 - Attraverso l’attività volontaria e gratuita degli iscritti e di non iscritti si propone di:

  1. tutelare, rivalutare e sviluppare il patrimonio d’arte, di storia e di costume del territorio che si identifica con quello che fino al 1986 fu della Diocesi di Caiazzo;
  2. favorire ogni forma di ricerca sul territorio sopra specificato dal punto di vista storico, artistico, archeologico, urbanistico, paesaggistico, economico, religioso e sociale, senza escludere, tuttavia, studi extradiocesani aventi ad oggetto d’indagine aspetti ed eventi che presentano connessioni con l’ex Diocesi caiatina;
  3. organizzare e gestire iniziative culturali, sociali e di informazione; attività artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse quelle editoriali, come all’art. 5 del D.Lgs 117/2017 lett. i);
  4. promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza come all’art. 5 del D.Lgs 117/2017 lett. v);
  5. promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali, politici e le pari opportunità come all’art. 5 del D.Lgs 117/2017 lett. w);

A2.2 – Per la realizzazione degli scopi prefissi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, si propone i seguenti obiettivi (da attuarsi anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro di cui al successivo art.13):

  1. promozione, pubblicazione e divulgazione di studi e ricerche sul territorio nelle modalità ritenute, di volta in volta, più idonee:
  • pubblicazione di ricerche sulla Rivista Archivio Storico del Caiatino;
  • pubblicazione di monografie;
  • seminari, convegni (anche con il supporto della rete), con pubblicazione degli atti;
  • presentazione (anche con il supporto della rete) di libri pubblicati dall’Associazione Storica del Caiatino - APS e non;
  • mostre e installazioni museali, anche temporanee;
  • pubblicazione di materiale multimediale sul sito internet;
  1. raccolta, conservazione, valorizzazione e messa a disposizione di studiosi, e di interessati in genere, del proprio patrimonio documentario;
  2. realizzazione, d’intesa con gli organismi pubblici competenti, del riordino e digitalizzazione di archivi, biblioteche e musei; del censimento e della catalogazione di beni culturali; di ricerca e scavo in aree archeologiche;
  3. promozione e gestione di scambi socio-culturali a carattere internazionale; di corsi di formazione e aggiornamento professionale; di tirocini, anche d’intesa con gli organismi pubblici e privati competenti (Scuole, Università) come all’art. 5 del D.Lgs 117/2017 lett. d); di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  4. promozione di ogni forma d’intervento per la tutela dei beni culturali, come all’art. 5 del D.Lgs 117/2017 lett. f), e per la valorizzazione del relativo patrimonio, ivi compreso quello paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  5. promozione di una rete che favorisca la collaborazione (partenariato, patrocini) tra associazioni/enti del territorio;
  6. elaborazione e/o collaborazione alla progettazione, al coordinamento e alla realizzazione di attività culturali e didattiche (es. didattica della storia) con Enti Locali, Associazioni, Istituti Scolastici, Istituzioni culturali del territorio e non, privati, per promuovere, in modo particolare, tra gli studenti la conoscenza della storia del territorio sotto tutti i suoi aspetti.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3

ESERCIZIO FINANZIARIO – PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae i mezzi finanziari per l’attuazione dei programmi di attività dalle quote associative e da ogni altro contributo straordinario di persone fisiche o giuridiche, di altre associazioni, enti e amministrazioni. Inoltre, per il perseguimento degli scopi statutari, l’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi volti all’autofinanziamento e senza scopo di lucro, al fine di finanziare le attività di interesse generale. L’organo deputato all’individuazione delle diverse attività è il Consiglio Direttivo che terrà naturalmente conto di quanto ammesso dal D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è costituito da eredità, legati e lasciti, nonché dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione per diritto acquisito. Esso non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo, elaborato dal Tesoriere, che redige anche il bilancio, è approvato dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi.

Copia del bilancio consuntivo è messo a disposizione di tutti gli associati che partecipano all’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione e viene poi pubblicato sul sito internet dell’Associazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4

MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

All’Associazione possono aderire tutti i soggetti che decidono di perseguire i suoi scopi e di sottostare al suo statuto. I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Possono aderire all’Associazione Storica del Caiatino - APS persone fisiche (che abbiano raggiunto la maggiore età) e giuridiche senza scopo di lucro, che ne condividano valori, ideali e finalità.

Il numero degli aderenti è illimitato. L’adesione all’Associazione ha la durata di un anno (anno civile) e va rinnovata con il versamento della quota associativa annuale a partire dal giorno dell’assemblea annuale dei Soci. In quella sede, per avere diritto di voto ed essere nelle condizioni di poter essere eletti a membri degli organi dell’Associazione, sono tenuti a versare la quota dell’anno precedente quei soci che non avessero ancora avuto modo di farlo (come da art. 8 lett. f)

Fanno parte, altresì, dell’Associazione Storica del Caiatino – APS, ma senza diritto di voto in assemblea, i Soci Onorari.

Sono, da Statuto, ritenuti Soci Onorari: i Soci Fondatori che hanno prestato la loro opera per la costituzione dell’Associazione e gli ex Presidenti, questi ultimi assumono il nome di Presidenti Emeriti.

Inoltre, il Consiglio Direttivo, può nominare Soci Onorari:

  1. Persone di alto merito verso l’Associazione;
  2. Sindaci pro tempore dei Comuni del territorio, di cui all’art. 2 lett. a.

I Soci Onorari possono chiedere di iscriversi all’Associazione ed avere così anche diritto di voto in Assemblea oltre che di essere eleggibili. L’iscrizione non comporta la perdita del titolo di Socio Onorario.

Art. 5

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Per esser socio è necessario presentare una domanda scritta al Presidente che la sottopone all’esame del Consiglio Direttivo. La domanda dovrà contenere: l’indicazione del nome, cognome o ragione sociale (dati del rappresentante legale), residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

II Consiglio si esprime entro 60 giorni sulla richiesta di iscrizione con votazione a scrutinio palese. La richiesta è accolta se almeno i due terzi dei consiglieri presenti alla seduta esprimono voto favorevole e il nome del nuovo iscritto è riportato nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo motiverà la deliberazione di rigetto, dandone comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci che ne farà oggetto del prossimo ordine del giorno.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per inadempienza al pagamento della quota annuale o per indegnità (in questo caso vale anche per i Soci Onorari). Il Consiglio Direttivo prende atto delle dimissioni o dell’inadempienza del socio. In caso di indegnità ne delibera l’espulsione.

Contro il provvedimento di espulsione per indegnità è ammesso da parte dell’interessato ricorso all’Assemblea dei Soci, che ne farà oggetto del prossimo ordine del giorno.

Art. 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto a:

  1. partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. godere dell’elettorato attivo e passivo se iscritti da almeno 3 mesi;
  3. accedere alle sezioni riservate del sito internet dell’Associazione.

I soci hanno il dovere di:

  1. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
  2. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  3. versare la quota associativa di cui all’art. 4;
  4. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice presidente.

Art. 8

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo e svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

  1. Si riunisce in seduta ordinaria una volta l’anno entro il mese di aprile, salvo situazioni contingenti che impongano anticipi o posticipi.
  2. L’Assemblea, inoltre, può essere convocata dal Presidente per motivi straordinari su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli iscritti.
  3. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o formato digitale (email, messaggistica, etc.) da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della prima convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima né superare il decimo.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese secondo le modalità prescritte dal Codice civile: in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano le responsabilità degli amministratori, gli amministratori non hanno diritto al voto.
  5. L’Assemblea non può discutere oggetti non contemplati nell’ordine del giorno, a meno che la maggioranza dei presenti non ne dichiari l’urgenza chiedendone la immediata trattazione.
  6. All’Assemblea sono convocati i soci in regola col versamento della quota associativa e quelli che non hanno ancora regolarizzato. Questi ultimi, per poter avere diritto al voto, dovranno sanare la loro posizione debitoria seduta stante.
  7. Alle sedute dell’Assemblea i Soci possono farsi rappresentare per delega conferita ad altro socio, il quale non potrà essere latore di più di due deleghe. Spetta al Presidente verificare la regolarità delle deleghe.
  8. L’Assemblea dei Soci delibera l’ammontare delle quote associative, approva il programma delle attività, il bilancio di previsione e il conto consuntivo; delibera altresì in materia di accettazione di eredità, legati, lasciti e di manutenzione straordinaria di beni patrimoniali.
  9. L’Assemblea dei soci nomina, se necessario, l’Organo di controllo (come da D.Lgs 117/2017).
  10. L’Assemblea dei soci nomina, se necessario, l’Organo di revisione legale dei conti (come da D.Lgs 117/2017).

In caso di situazioni emergenziali (sanitarie, climatiche, ecc.) l’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza). In tali casi il Presidente accerterà l’identità e la legittimazione degli intervenuti; coordinerà lo svolgimento dell’adunanza e proclamerà quanto deliberato. Il tutto debitamente verbalizzato dal segretario di seduta.

La stessa modalità potrà essere usata, compatibilmente con la disponibilità di reti internet, per il socio eventualmente afflitto da infermità fisica o residente in un Comune distante oltre i 40 km dalla sede della riunione.

Art. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci a scrutinio segreto ed è composto da cinque membri, eletti ogni tre anni. Svolge le sue funzioni gratuitamente. I consiglieri sono rieleggibili anche per più trienni successivi e decadono per dimissioni o perdita della qualità di socio. I consiglieri decaduti sono surrogati secondo la graduatoria dei non eletti o con nuova elezione dei soli consiglieri decaduti, in Assemblea straordinaria; tale regola vale anche in caso di decesso. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

In caso di situazioni emergenziali (sanitarie, climatiche, ecc.) il Consiglio Direttivo può riunirsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza). In tali casi il Presidente accerterà l’identità e la legittimazione degli intervenuti, coordinerà lo svolgimento dei lavori e proclamerà quanto deliberato. Il tutto debitamente verbalizzato dal segretario del Consiglio Direttivo.

II Consiglio Direttivo

  • elegge:
  1. il Presidente;
  2. il Vice presidente;
  3. il Tesoriere;
  4. il Segretario;
  • nomina:
  1. gruppi di lavoro comunali coordinati da un Relatore, costituiti per specifiche esigenze di studio, di ricerca e di organizzazione;
  2. il Comitato Scientifico, che ha durata annuale e può essere riconfermato;
  3. I Soci Onorari, cui comunica le motivazioni della scelta.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

  1. sentito il Tesoriere, appronta il progetto di bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
  2. si pronuncia e delibera circa le domande di iscrizione a socio dell’Associazione;
  3. provvede alla manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili ed esegue le disposizioni deliberate dall’Assemblea in materia di manutenzione straordinaria di detti beni;
  4. su proposta del Presidente, appronta la programmazione delle attività sociali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. dà corso alle attività programmate sempre che ne sia assicurata la copertura finanziaria;
  6. sentito il Presidente, predispone gli ordini del giorno da discutersi e su cui deliberare nell’ambito delle competenze sue proprie e dell’Assemblea generale dei soci;
  7. stabilisce quanto previsto al punto 3 del successivo art. 11.

Alla seduta del Consiglio Direttivo, destinata all’approvazione del programma triennale delle attività, da sottoporre poi all’esame e all’approvazione dell’Assemblea, sono invitati – perché forniscano il loro parere - i Soci Fondatori e i Presidenti Emeriti, regolarmente iscritti. La loro mancata partecipazione alla predetta seduta non inficia la validità della seduta stessa.

Art. 10

Delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione Storica del Caiatino – APS, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Svolge le sue funzioni gratuitamente.

  1. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, corredando la convocazione con l’ordine del giorno;
  2. coordina le attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione;
  3. assicura agli iscritti l’accesso a tutti gli atti inerenti all’attività sociale, comprese le scritture contabili in giorni e ore stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  4. presiede i gruppi di lavoro di cui all’art. 9 lettera e).

In caso di serio impedimento del Presidente le funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal Vice presidente o da socio delegato che sia membro del Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione di un nuovo Presidente pro tempore.

Art. 12

IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la contabilità e la gestione del patrimonio dell’Associazione, secondo le direttive dell’Assemblea dei Soci e le determinazioni del Consiglio Direttivo. Svolge le sue funzioni gratuitamente.

Annualmente relaziona sul bilancio consuntivo e predispone il preventivo, entrambi sottoponendoli all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Riferisce al Consiglio Direttivo ogni informazione e avvertenza sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Associazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere può avvalersi della consulenza e collaborazione di soci attraverso apposita delega sotto la sua supervisione e controllo.

Art. 13

GRUPPI DI LAVORO COMUNALI

Questi gruppi (dalla durata variabile in base al progetto da realizzare) sono composti da almeno 5 iscritti e possono essere formati nell’ambito di ciascun Comune dell’ex Diocesi. Ogni gruppo è coordinato da un socio designato dal Consiglio Direttivo che periodicamente gli chiede di relazionare sul lavoro svolto. Svolgono le proprie funzioni gratuitamente.

Art. 14

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da almeno tre membri scelti tra esperti, preferibilmente non associati, particolarmente qualificati nei vari ambiti storico-culturali attinenti all’attività dell’Associazione Storica del Caiatino - APS.

Dura in carica un anno e può essere riconfermato.

È pertinenza del Comitato Scientifico di:

  • proporre e programmare progetti di ricerca;
  • proporre iniziative di carattere culturale;
  • collaborare con i Comitati Scientifici di altri Istituti in un’ottica di rete;
  • verificare l’accuratezza documentaria delle ricerche ai fini della loro pubblicazione.

Le proposte e le iniziative del Comitato Scientifico sono sottoposte al Consiglio Direttivo per l’approvazione.

Il Comitato Scientifico elegge nel proprio seno un coordinatore. Di ogni seduta dà notizia al Presidente dell’Associazione, che può, a sua discrezione, parteciparvi.

Art. 15

ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

  1. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  2. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  3. L’organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 Cts, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
  4. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto, che presuppongono l’iscrizione dell’Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l’Associazione sarà iscritta nel Registro sopra richiamato.

Art. 18

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

APPENDICE

Art. 19

MODIFICA STATUTO

Per modificare lo statuto, se nei medesimi non è altrimenti disposto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci con le modalità di cui all’art. 21 del Codice civile. Il patrimonio posseduto dall’Associazione al momento dello scioglimento, al netto della liquidazione, sarà attribuito a Istituzioni culturali o a Enti locali di natura amministrativa o di beneficenza su determinazione dell’Assemblea la quale, se lo riterrà necessario, procederà anche alla nomina di un liquidatore. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio come previsto all’art. 20 del presente Statuto, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

NOTA A MARGINE SULLE MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Qualora alla prima convocazione (come da art. 20 seguente statuto) non si raggiungesse il numero legale delle presenze, il Presidente provvederà, brevi tempore, a una seconda convocazione. Ove ancora persistesse la mancanza del numero legale delle presenze, il Presidente procederà celermente a una terza convocazione. A tal punto, confermandosi le precedenti condizioni di non procedibilità, il Presidente, redigerà verbale, che sarà firmato anche dai soci presenti, e procede alla messa in liquidazione secondo le modalità previste ex lege.