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DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE

Art. 1

E' costituito un sodalizio con finalità culturali denominato Associazione Storica del Caiatino, che si richiama ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana. L'Associazione adotta come emblema l'effige della dea Minerva così come raffigurata sulle antiche monete di Caiatia;

Art. 2

L'Associazione Storica del Caiatino è democratica e apartitica, non persegue fini di lucro diretti o indiretti e si prefigge di diffondere la cultura in tutti i suoi aspetti e di accrescere i vincoli di solidarietà civile. In particolare, attraverso l'attività volontaria e gratuita dei propri iscritti, si propone di: a ) tutelare, rivalutare e sviluppare il patrimonio d'arte, di storia e di costume del territorio che si identifica con quello della Diocesi di Caiazzo; b) favorire ogni forma di ricerca sul territorio sopra specificato, dal punto di vista storico, artistico, archeologico, urbanistico, paesaggistico, economico, religioso e sociale.

Art. 3

L'Associazione Storica del Caiatino si propone le seguenti iniziative culturali, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, da attuarsi mediante costituzione di gruppi di lavoro di cui al successivo art. 10: a) promuovere e pubblicare studi e ricerche sul territorio; b) promuovere conferenze e incontri culturali; c) promuovere iniziative di animazione culturale, direttamente o in base a specifiche convenzioni con istituzioni pubbliche e private; d) promuovere e gestire servizi culturali anche permanenti rivolti a tutti i cittadini; e) realizzare, d'intesa con gli organismi pubblici competenti, il riordino di archivi, biblioteche e musei, il censimento e la catalogazione di beni culturali, nonché l'attività di ricerca e scavo in aree archeologiche; f) promuovere gli scambi socio-culturali a carattere internazionale; g) promuovere iniziative culturali, sociali e di informazione a favore dei cittadini emigrati all'estero; h) promuovere e gestire corsi di formazione e aggiornamento professionale, anche d'intesa con gli organismi pubblici competenti; i) promuovere ogni forma d'intervento per la tutela dei beni culturali e di altri interessi collettivi.

Art. 4

Nell'ambito dell'Associazione è ammessa la costituzione di gruppi di lavoro comunali composti da almeno cinque iscritti residenti nel Comune interessato. Tali gruppi sono diretti dal Presidente e coordinati da un iscritto designato dal Consiglio Direttivo. Il coordinatore del gruppo di lavoro comunale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 5

L'Associazione Storica del Caiatino ha sede in Caiazzo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

Sono organi dell'Associazione: a ) l'Assemblea dei soci, che si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno nel mese di gennaio. L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente per motivi straordinari su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli iscritti; b) il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto; c ) il Presidente e un Vice Presidente eletti in seno al Consiglio Direttivo; d ) due Revisori dei conti ed uno supplente, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. I Revisori durano in carica tre anni ed alla scadenza possono essere riconfermati.

Art. 7

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese secondo le modalità prescritte dall'art. 21 del Codice civile. Le sedute di seconda convocazione debbono tenersi almeno un'ora dopo l'ora fissata per la prima convocazione. L'assemblea non può discutere oggetti non contemplati nell'ordine del giorno, a meno che la maggioranza dei presenti non ne dichiari l'urgenza chiedendone la immediata trattazione. Alle sedute dell'Assemblea i soci possono farsi rappresentare per delega conferita ad altro socio il quale non potrà essere latore di più di una delega. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire alle sedute dell'Assemblea.

Art. 8

L'Assemblea dei soci delibera l'ammontare delle quote associative, approva il programma delle attività, il bilancio di previsione e il conto consuntivo; delibera altresì in materia di accettazione di eredità, legati, lasciti e di manutenzione straordinaria di beni patrimoniali.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea può tuttavia modificare tale numero in sede di rinnovazione delle cariche. I consiglieri possono essere riconfermati nell'incarico anche per più trienni successivi e decadono per dimissioni o per perdita della qualità di socio. I consiglieri decaduti sono surrogati secondo la graduatoria dei non eletti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Art. 10

II Consiglio direttivo elegge: a )il Presidente; b )il Vice Presidente; c ) il Tesoriere; d )il Segretario; e ) uno o più Relatori di gruppi di lavoro costituiti per specifiche esigenze di studio, di ricerca e di organizzazione.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo appronta il progetto di bilancio di previsione ed il conto consuntivo, indicando con chiarezza i beni, i contributi e i lasciti ricevuti; si pronunzia ed accoglie le domande di iscrizione a socio dell'Associazione; adotta i provvedimenti di cui al successivo art. 18; provvede alla manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili ed esegue le disposizioni deliberate dall'Assemblea in materia di manutenzione straordinaria di detti beni.Il Consiglio Direttivo chiama a far parte dei gruppi di cui alla lettera e) dell'art. 10 gli iscritti all'Associazione, nel numero ritenuto opportuno, ed eventualmente persone particolarmente esperte nel campo di studio dei gruppi.

Art. 12

Al Consiglio Direttivo è demandata la programmazione delle attività sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; ad esso spetta la direzione e il coordinamento dei gruppi di lavoro di cui all'art. 10.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo non può dar corso ad attività per le quali non sia assicurata la necessaria copertura finanziaria. Alla seduta del Consiglio Direttivo tenuta per l'approvazione del progetto di programma delle attività da sottoporre all'esame dell'Assemblea, sono invitati a partecipare i soci fondatori regolarmente iscritti per esprimere singolarmente il proprio parere, non vincolante né obbligatorio, in ordine alla rispondenza del programma alle finalità dell'Associazione. La mancata partecipazione di soci fondatori alla predetta seduta non inficia la validità della seduta stessa. Sulle eventuali osservazioni formulate dai soci fondatori si esprime l'Assemblea dei soci nella seduta di esame del programma e prima che lo stesso sia posto in votazione. Le decisioni assunte dall'Assemblea sono definitive.

Art. 14

Delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione Storica del Caiatino. Egli presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, li convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente assicura agli iscritti l'accesso a tutti gli atti inerenti l'attività sociale, comprese le scritture contabili. In caso di serio impedimento del Presidente le funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

Art. 16

Le funzioni degli eletti di cui agli artt. 6 e 10 sono svolte a titolo gratuito.

SOCI

Art. 17

Fanno parte dell'Associazione Storica del Caiatino i soci fondatori, che hanno prestato la loro opera per la costituzione dell'Associazione; i soci ordinari; i soci onorari, che sono persone di alto merito verso l'Istituzione e la zona stessa; i soci sostenitori, che versano quote annuali d'iscrizione di importo almeno doppio rispetto a quelle ordinarie; i soci sovventori, che sono persone fisiche o giuridiche che versano contributi per il finanziamento delle attività sociali. I Sindaci pro tempore dei Comuni del territorio di cui all'art. 2 sono iscritti quali soci onorari qualora diano un cenno di adesione. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Art. 18

La qualità di socio si perde per dimissioni, per inadempienza al pagamento della quota annuale, per indegnità. Il Consiglio Direttivo prende atto delle dimissioni e dichiara la perdita della qualità di socio per l'inadempienza e l'indegnità. Contro il provvedimento di espulsione per indegnità è ammesso da parte dell'interessato ricorso all'Assemblea dei soci, che lo esamina nella prima riunione utile.

Art. 19

Ad eccezione dei soci onorari, per entrare a far parte dell'Associazione è necessario presentare una domanda scritta al Presidente che la sottopone all'esame del Consiglio. II Consiglio Direttivo si esprime sulla richiesta di iscrizione con votazione a scrutinio segreto. La richiesta è accolta se almeno i due terzi dei consiglieri presenti alla seduta esprimono parere favorevole. Il Consiglio Direttivo può rivolgere a persone fisiche o giuridiche l'invito ad aderire all'Associazione Storica del Caiatino purché la proposta sia approvata da almeno i due terzi dei consiglieri presenti alla seduta.

ESERCIZIO FINANZIARIO - PATRIMONIO

Art. 20

L'Associazione trae i mezzi finanziari per l'attuazione dei programmi di attività dalle quote associative, dai contributi dei soci sovventori e da ogni altro contributo straordinario di persone fisiche o giuridiche, di altre associazioni, enti e amministrazioni. Inoltre, per il perseguimento degli scopi statutari, organizza o partecipa ad attività e servizi volti all'autofinanziamento senza finalità di lucro.

Art. 21

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo, corredato dalla relazione dei revisori, ed il bilancio di previsione vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di febbraio.

Art. 22

Il patrimonio è costituito da eredità, legati e lasciti, nonché dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione per diretto acquisito.

SCIOGLIMENTO

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con le modalità di cui all'art. 21 del Codice civile. Il patrimonio posseduto dall'Associazione al momento dello scioglimento sarà attribuito a istituzioni culturali o a enti locali su determinazione dell'Assemblea la quale, se ritenuto necessario, procederà anche alla nomina di un liquidatore.

APPENDICE

Art. 21 c.c. - Deliberazioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.